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D.M. 31/07/1934

E) Rimorchiatore - Carrobotte - Trainobotte (per liquidi infiammabili) Stante la minore velocità abituale di questi veicoli, destinati al trasporto degli scali ferroviari ai depositi, la botte, della capacità massima di 8 metri cubi, potrà essere costituita da un solo compartimento, con l'obbligo però di un frangiflutti se la capacità è superiore a 2 metri cubi sino a 4, di due frangiflutti se essa supera 4 metri cubi fino a 6, di tre se superiore a 6 sino a 8 metri cubi inclusi. Duomo unico di litri

30. Non è necessario che il veicolo sia provvisto di parete antitermica di protezione, nè del sistema di blocco delle bocche di riempimento e di vuotamento. Per gli altri particolari costruttivi e per gli accessori valgono le norme specificate per la autobotti, aggiungendo che al rimorchiobotte dev'essere sempre applicato un freno automatico. Delle iscrizioni, obbligatoria soltanto quella della parola "Infiammabili". I veicoli di questa specie già in circolazione, di capacità non superiore a 4 metri cubi, possono (come le autobotti) rimanere, fino a radiazione dal servizio, a compartimento unico e senza valvola interna di fondo.

F) Autocisterna, rimorchio cisterna e autotreno cisterna (per trasporto di nafta e di oli minerali combustibili e lubrificanti). Per questi autoveicoli valgono di massima norme costruttive analoghe a quelle indicate per gli autoveicoli al trasporto dei liquidi infiammabili. Non sono indispensabili la parete antitermica di protezione della cabina, e la doppia valvola di scarico. Non occorre la parola "Infiammabili". I serbatoi a carico pneumatico (cioè per depressione d'aria) e a scarico forzato (cioè con pressione d'aria), devono essere collaudati alla pressione idraulica, come i recipienti destinati a contenere aria compressa.

G) Rimorchiobotte, carrobotte e trainobotte (per trasporto di nafta e di oli minerali per combustibili e lubrificanti). Le norme costruttive di questi veicoli sono analoghe a quelle sopraindicate per il rimorchio botte, il carrobotte e il traino botte per liquidi infiammabili. Per tutti questi veicoli non sono indispensabili nella valvola interna di fondo nè speciali iscrizioni.

H) Le autobotti distributrici di cui alla lettera C), e gli autoveicoli per il trasporto dei liquidi infiammabili e degli oli minerali indicati nelle lettere

D) e F), per essere ammessi alla circolazione, oltre al collaudo del- l'autoveicolo richiesto dalle norme in vigore, devono essere sottoposti a collaudo dell'associazione nazionale per il controllo della combustione, in quanto riguarda le garanzie di sicurezza della cisterna o della botte. In ogni caso non potrà essere rilasciata la licenza di circolazione ai singoli autoveicoli e rimorchi ove non venga dimostrata la corrispondenza al tipo approvato dal ministero dell'interno (rif. n. XVII dalle avvertenze generali).

78. - Norme di esercizio Il personale addetto ai distributori stradali di liquidi infiammabili, deve possedere la conoscenza tecnica delle manovre di cui è incaricato, ed essere in grado di darsi ragione di quanto può accadere nell'impiego del distributore, e di provvedere prontamente in caso di accensione della benzina. Maggiori conoscenze devono essere possedute da chi riempie e conduce le autocisterne, gli autotreni cisterne, le autobotti distributrici, i carribotte, o rimorchiobotte, e dal personale adibito allo scarico dei carri-serbatoio ferroviari.

a) Per i liquidi infiammabili trasportati alla rinfusa, si prescrive quanto in appresso. Le operazioni di riempimento e di vuotamento dei veicoli a botte e di quelli a cisterna, devono essere effettuate a circuito chiuso, per evitare disperdimento di liquido o emanazione di vapori infiammabili. Le manovre di cui sopra devono essere affidate esclusivamente al conducente del veicolo, il quale ne è responsabile. Il conducente non può allontanarsi per alcun motivo dal veicolo, durante le operazioni suddette; in caso di forza maggiore, deve, prima di allontanarsi, chiudere la valvola interna del compartimento in corso di riempimento o di vuotamento. Egli deve fare allontanare chi fuma. I bocchettoni o raccordi metallici delle due estremità del tubo flessibile di collegamento fra la bocca di erogazione delle botte e il tubo o bocca di riempimento del serbatoio da rifornire, come pure quelli del tubo flessibile (o non flessibile) che unisce il duomo di ogni compartimento dell'autobotte al braccio snodato del deposito, e quelli del lungo tubo di minor diametro destinato a dare passaggio ai vapori che escono dal serbatoio e vanno alla botte che si vuota, devono essere collegati elettricamente fra loro; e, prima di iniziare le operazioni di riempimento o di svuotamento la botte dev'essere collegata elettricamente con la terra. I detti collegamenti elettrici devono essere eseguiti mediante catenelle, avvolgimenti di fili metallici, saldature e simili di convenienti dimensioni e poste nell'interno o all'esterno del tubo. Essi devono essere mantenuti costantemente in efficienza. Può esser usato come terra anche il serbatoio da riempire, semprechè risulti provato il buon contatto del medesimo col suolo (resistenza media non superiore a 50 ohm). E' opportuno evitare il riferimento dei serbatoi dei distributori stradali situati nelle piazze e nelle vie, durante le ore di maggior abituale affollamento, o in occasione di mercati, fiere, cortei, processioni e simili. E così dicasi delle constatazioni metriche sul contenuto dei serbatoi dei distributori stradali, le quali non si devono eseguire in ore di affollamento. In caso di impellente necessità di rifornimento, questo potrà eseguirsi, ma si dovrà disporre una fune intorno all'autobotte, a debita altezza dal suolo, per tenere discosto il pubblico. Le autobotti distributrici e tutti gli autoveicoli per trasporto di oli minerali e loro derivati, nonchè il benzolo e simili, devono essere oggetto di continue verifiche da parte degli utenti, per constatare gli effetti dell'ossidazione sulle lamiere di acciaio e di ferro, ma soprattutto gli effetti di fessuramento e di sconnessione che potrebbero veri- ficarsi per invecchiamento delle lamiere di leghe leggere di alluminio. Le botti e le cisterne debbono essere sottoposte a visita annuale degli organi dell'associazione nazionale per il controllo della combustione. Il rifornimento con autobotti dei distributori di cui al n. 41, installati su strade ordinarie percorse da tramvie o da ferrovie, come pure il rifornimento degli autoveicoli, devono essere evitati o sospesi durante il passaggio dei treni o di locomotive o locomotori o automotrici (a fuoco, o elettriche) isolati. Ogni veicolo a botte o a cisterna, come ogni veicolo carico di merce imballata, deve essere provvisto, di estintori adatti a spegnere liquidi infiammabili, nella seguente misura: autocisterna e autotreno cisterna per liquidi infiammabili, due estintori a schiuma da 10 litri ciascuno; autobotte distributrice, un estintore da 10 litri; autocisterna e autotreno cisterna per nafta e oli, e tutti gli atri veicoli, un estintore da 5 litri. Se trattasi di estintori al tetracloruro di carbonio, la loro capacità può essere ridotta rispettivamente a due e ad un litro. E' ammesso l'impiego di altri apparecchi di estinzione di corrispondente efficacia (modificato dall'art. 1, D.M. 12 maggio 1937).

b) Nel caso di trasporti di merce imballata con autocarri o con veicoli comuni, si devono osservare le seguenti avvertenze. I veicoli devono avere sponde di altezza adeguata al tipo degli imballaggi, affinchè il carico non corra il rischio di cadere, e non sporga all'esterno per non subire urti. I recipienti devono essere ben assestati, così che non possano spostarsi durante il trasporto. Il carico massimo, per la benzina e le miscele carburanti, non deve sorpassare: i 40 quintali sulla sola trattrice, nei trasporti entro la città; i 60 quintali nei trasporti fra stabilimenti e depositi percorrendo strade periferiche; per il petrolio in ogni caso, i 60 quintali. La velocità di questi autocarri deve essere moderata, specialmente entro l'abitato e nelle voltate.

c) La promiscuità, sopra un medesimo veicolo chiuso, di recipienti contenenti liquidi infiammabili e sostanze che possono esplodere (ad esempio bombole di gas compressi o liquefatti; carburo di calcio e simili) è vietata. Sui veicoli aperti tale promiscuità è ammessa, a condizione che le diverse specie di materie pericolose siano separate fra loro mediante materiali incombustibili costituenti schermo separatore e che il veicolo sia provvisto di estintore da 5 litri per liquidi infiammabili, in perfetta efficienza.

79. - Rifornimento dei serbatoi per distributori stradali mediante fusti Nelle località non ancora servite da autobotti, o che non possono esserlo stante la lontananza o la ubicazione dei distributori stradali, è ammesso che il rifornimento dei serbatoi di tali distributori sia fatto direttamente con fusti di benzina, sotto l'osservanza delle seguenti prescrizioni. Entro l'abitato, i fusti devono essere provvisti di dispositivo per travaso a circuito chiuso. Solo eccezionalmente, in via transitoria, è concesso l'uso di fusti senza tale dispositivo, a condizione però che intorno sia disposta una fune, a conveniente altezza dal suolo, per impedire alle persone di accostarsi, e che si faccia allontanare chi fuma. Qualora detta operazione debba compiersi per eccezione, nell'interno di un locale, bisogna evitare lo spandimento del liquido infiammabile; ed occorre ventilare l'ambiente per impedire il ristagno o il divagare dei vapori di benzina e la formazione di miscele pericolose.

80. - Circolazione degli autoveicoli trasportanti oli minerali e loro derivati La circolazione di questi autoveicoli, può avere luogo di giorno e di notte, con l'avvertenza che, nelle ore in cui è obbligatoria l'accensione dei segnali luminosi, gli autoveicoli trasportanti liquidi delle categorie A) e

B), debbono portare, sia nella parte anteriore che in quella posteriore sul lato sinistro della carrozzeria, un segnale costituito da una - I - contenente sei catarifrangenti del diametro di almeno 45 millimetri, distanziati 15 mm l'uno dall'altro e sormontati, alla distanza di 50 mm, da un catarifrangente del diametro non minore di 85 millimetri. I catarifrangenti debbono essere bianchi e montati sul fondo bianco, conformemente al modello depositato presso il Ministero dell'interno (direzione generale della P.S.), debbono essere visibili ad almeno 150 metri e ad essi debbono applicarsi le norme concernenti le caratteristiche e le modalità di applicazione degli apparecchi di segnalazione visiva per gli autoveicoli, emanate dal Ministero delle comunicazioni di concerto col Ministero dei lavori pubblici, con decreto 30 maggio 1936. Inoltre, tali veicoli devono marciare con cautela e non devono sorpassare, a pieno carico di liquido anche su strada in piano, la velocità media oraria di 35 chilometri. L'illuminazione deve essere esclusivamente elettrica. Data la specie pericolosità di trasporto, nei maggiori percorsi, il personale conducente deve essere in numero sufficiente per assicurare congrui turni di servizi. Mezzi di trasporto per via d'acqua (marittimi, lagunari, lacuali e fluviali)

81. I trasporti marittimi sono disciplinati dal regolamento per l'imbarco, trasporto in mare e sbarco delle merci pericolose e nocive approvato con regio decreto 13 luglio 1903 n. 361, e successive modificazioni. Nei trasporti per altre vie d'acqua (lagune, laghi, fiumi, canali) si devono seguire le norme di massima appresso indicate. In laguna è preferibile che i trasporti di liquidi infiammabili abbiano luogo colle seguenti modalità

a) con natanti di legno, o meglio di metallo e a doppio fondo, senza propulsione meccanica. Oltre un razionale stivamento della merce, è opportuno osservare, se si tratta di carico in bidoni, la prescrizione di fermarli superiormente mediante una specie di grata o griglia metallica, allo scopo di impedire che, in caso di affondamento del natante, essi possano risalire alla superficie

 

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